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L'Associazione:
L’Aisri è stata fondata nel 1968 ed è affiliata alla International Labour and Employment Relations Association (ILERA).
Scopo dell’Aisri è promuovere lo studio e la ricerca sui temi delle relazioni industriali e di costruire un punto di incontro interdisciplinare fra attori e studiosi.
L’Aisri organizza periodicamente seminari di studio per consentire l’approfondimento di tematiche centrali nel dibattito sulle relazioni industriali, con particolare riferimento alle vicende del nostro paese, ma promuovendo sempre l’attenzione per le esperienze estere ed il confronto internazionale. I seminari dell’Aisri rappresentano un’occasione per il confronto fra studiosi di diverse discipline e rappresentanti delle parti sociali.
L'Associazione si rivolge agli studiosi delle relazioni industriali e della regolazione del lavoro, da diverse prospettive disciplinari (diritto, sociologia, economia, scienza politica), alle persone che si occupano dei temi del lavoro nell'ambito della loro attività professionale, all'interno delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali.
Sono soci dell'Aisri docenti e ricercatori, manager privati, funzionari ed amministratori pubblici, consulenti, sindacalisti e funzionari di associazioni datoriali.
Membri del Direttivo:
Presidente: Mimmo Carrieri
Membri: Pierangelo Albini, Lucio Baccaro, Vincenzo Bavaro, Lauralba Bellardi, Lorenzo Bordogna, Adolfo Braga, Donata Gottardi, Stefano Di Niola, Riccardo Leoni, Paolo Pini, Roberto Pedersini, Paolo Pirani, Anna Ponzellini, Gaetano Sateriale, Stefania Scarponi, Uliano Stendardi.
Segretario: Andrea Ciarini
Dove siamo:
AISRI: Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali C/O Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma, Via Salaria 113 - 00198
Statuto:
Art. 1
È costituita l’Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali (A.I.S.R.I.).
Art. 2
L’Associazione ha sede in Castelmaggiore (BO) in Via Ronco n. 1. La sede dell’Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 3
L’Associazione persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalità: promuovere lo studio delle relazioni industriali nell’ambito delle varie discipline e attraverso la collaborazione interdisciplinare tra i cultori delle stesse.
A tal fine l’Associazione:
- tiene periodicamente un convegno nazionale di studi su argomenti attinenti alle relazioni industriali;
- organizza dibattiti e conferenze sugli stessi argomenti;
- promuove le ricerche su temi di specifico interesse dell’Associazione;
- può curare la pubblicazione disaggi, ricerche, raccolte di documentazione e simili, effettuati sia nell’ambito che all’esterno dell’Associazione;
- conduce ogni altra attività ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità di cui sopra.
L’Associazione aderisce alla “International Industrial Relations Association” e mantiene rapporti di collaborazione con le Associazioni scientifiche nazionali ed internazionali aventi analoghi interessi. L’Associazione ha fini esclusivamente scientifici.
Art. 4
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative, versate dai soci per ogni esercizio;
b) erogazioni di enti o di singole persone, a titolo gratuito.
L’accettazione di tali contributi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell’esigenza di autonomia dell’Associazione.
Art. 5
I soci dell’Associazione aderiscono ad essa e partecipano alle attività sociali a titolo personale. Possono essere soci coloro che, in ragione della propria qualificazione scientifica o professionale, abbiano un particolare interesse per le attività dell’Associazione.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La qualità di socio si perde per dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento dei contributi.
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente in carica nell’esercizio immediatamente precedente (past-President) e il Presidente designato per l’esercizio successivo a quello in corso (Presidente-elect);
e) il Segretario;
f) il Collegio dei Sindaci;
g) il Presidente onorario.
E’ ammessa la costituzione di sezioni in località dove si concentri un rilevante numero di soci. E’ ammessa la costituzione di gruppi di lavoro anche permanenti, per lo svolgimento di attività specializzate. Sezioni e gruppi di lavoro svolgono una propria attività nel quadro dell’autonomia loro assegnata dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
L’Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce di regola una volta ogni esercizio annuale su convocazione del Presidente.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata, unitamente all’indicazione dell’ora della riunione e dell’elenco degli argomenti da trattare. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, fermo quanto disposta dall’art. 12.
L’Assemblea ha tutti i poteri relativi all’inizio e alla vita dell’Associazione. L’Assemblea approva la relazione di esercizio ed il relativo bilancio; stabilisce l’ammontare della quota di associazione di cui all’art. 4, valevole per l’esercizio annuale, e decide sui ricorsi contro l’ammissione o la mancata ammissione dei soci.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall’Assemblea tra i soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo può completarsi per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo elegge il presidente, il President-elect, il Segretario e il Presidente onorario. Tali cariche sono conferite per tre anni. A far tempo dalla istituzione della carica del President-elect, la stessa persona non può essere eletta Presidente per due esercizi consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi lo rintega necessario, o su richiesta, scritta, rivolta al Presidente, di almeno cinque membri del Consiglio stesso. L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 10 giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. A giudizio del Presidente il voto dei componenti del Consiglio Direttivo, in ordine a specifiche questioni, può essere richiesto ed espresso per corrispondenza. Le deliberazioni sono valide quando abbia risposto la maggioranza dei componenti, salvo parere contrario di almeno tre componenti del Consiglio all’effettuazione della votazione per corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo delibera le maggiori iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione. In particolare, oltre alle funzioni di cui agli artt. 4, 5, e 6, sceglie i temi e i relatori dei Convegni nazionali ed internazionali, delibera le spese straordinarie, approva i bilanci, delibera sulla costituzione e sulle competenze di sezioni e gruppi di lavoro; nonché sul trasferimento della sede dell’Associazione.
Art. 9
Il Presidente sovrintende all’attuazione degli indirizzi votati dall’Assemblea e delle deliberazioni votate dal Consiglio Direttivo. Riferisce all’Assemblea e al Consiglio sull’attività dell’Associazione. Sovrintende all’amministrazione dei fondi sociali e presenta i bilanci. Convoca l’Assemblea quando lo ritiene necessario o almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il past-President e il President-elect affiancano il Presidente esercitando un ruolo consultivo, nonché compiti operativi propri del Presidente su sua delega. Il Presidente-elect sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di suo impedimento. Della sostituzione e delle cause che l’hanno determinata il President-elect deve dare notizia al Consiglio Direttivo. Il Presidente onorario rappresenta l’Associazione in manifestazioni pubbliche su delega del Presidente.
Art. 10
Il Segretario, oltre ai poteri che gli vengono specificatamente attribuiti dal Consiglio Direttivo, ha tutti i poteri relativi alla ordinaria amministrazione, che non siano dal presente statuto e dalla legge riservati agli altri organi dell’Associazione.
Art. 11
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e soni rieleggibili.
Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione e riferisce, per ogni esercizio, all’Assemblea.
Art. 12
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea con il voto favorevole di tre quinti dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci presenti.
International Labour and Employment Relations Association